Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti:
"[...] La previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità [...] indicate [e chiarite nella circolare], con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione [...]".
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