In caso di C.T.U. preventiva di cui all'art. 696bis c.p.c. non sussitono gli obblighi di informativadi cui all'art. 4 co. 3 del D.Lgs. 28/2010 e non sussistono le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5 co. 3 del D.Lgs. 28/2010, in quanto:
- la C.T.U. preventiva richiede "il contradditorio delle parti e, solo all'esito, la nomina del consulente tecnico d'ufficio, anche con finalità conciliative";
- la C.T.U. preventiva è inscritta nell'alveo delle A.D.R. - "Alternative Despute Resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l'intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali";
- la C.T.U. preventiva persegue la medesima finalità della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, "introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al D.Lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva";
Tribunale di Varese, Sez. I Civile, Decreto 21.04.2011
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