giovedì 23 giugno 2011

La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo


Il Sommario: 1. Premessa; 2. La mediazione obbligatoria ed il rapporto con la disciplina del codice del consumo. Il tentativo facoltativo di conciliazione dell'azione collettiva inibitoria; 2.1. Segue. La mediazione facoltativa e giudiziale dell'azione collettiva inibitoria nella forma elaborata dal decreto legislativo 28/2010; 3. Il procedimento di conciliazione tra gli enti esponenziali ed i professionisti nell'art. 140 del codice del consumo; 3.1. Segue. Gli organismi davanti ai quali è esperibile il procedimento di conciliazione. 3.2. Segue. Il tentativo di conciliazione promosso dal professionista; 3.3. Segue. Efficacia del verbale di conciliazione; 4. Il rapporto tra la conciliazione collettiva e il successivo giudizio tra il singolo consumatore ed il professionista; 4.1. Segue. Il rapporto tra la conciliazione collettiva e i successivi giudizi inibitori promossi da altre associazioni; 5. Delimitazione dell'oggetto della conciliazione collettiva. L'efficacia di eventuali determinazioni direttamente rivolte a favore dei singoli consumatori; 6. L'impossibilità di attivare un procedimento di conciliazione tra le associazioni dei consumatori e i gestori di servizi innanzi all'AGCOM.

lunedì 13 giugno 2011

Circolare 13 giugno 2011

Nella pagina Provvedimenti Normativi  è pubblicata la Circolare Ministeriale 13 giugno 2011 - Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso
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