mercoledì 6 aprile 2011

Corriere della Sera.it: Come chiedere i danni al dottore



1 commento:

  1. Qualche giorno fa, ho letto l'articolo pubblicato su "quotidianosanità.it": Conciliazione obbligatoria. Smi: “Nessuna garanzia per medici e cittadini” (http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=3455&&cat_1=4&&cat_2=0&&tipo=articolo).
    Nello stesso è scritto: "E se il professionista non dovesse accettare la proposta si troverà trascinato davanti al giudice, con il pregiudizio di aver respinto una mediazione e con il possibile onere delle spese". Riporto questo passaggio, perché sottolinea che il mediatore in quel caso (siamo in una fase particolare della mediazione - quella cd. aggiudicativa, che segue quella cd. facilitativa) è altamente competente: la soccombenza delle spese, infatti, si avrebbe, come indicato dall'art. 13 del D.Lgs. 28/2010, nel caso in cui il mediatore formula una proposta (che una o entrambe le parti rifiutano) il cui contenuto "corrisponde interamente" al provvedimento che definisce il giudizio del giudice, il quale condannerà alle spese - indicate sempre nell'art. 13 - la parte che vince in giudizio E che ha rifiutato la proposta formulata dal mediatore.
    L'intento del legislatore, è evidentemente quella deflativo del giudizio: se il mediatore aveva già formulato una proposta che è uguale a quella del giudice e che si è conclusa in quattro mesi, perché adire a vie giudiziali? Questo atteggiamento potrebbe essere configurato come un abuso del diritto di azione e come lite temeraria? Pare che il legislatore sostenga questo.
    Per altro verso, comprendendo il fatto che in determinate materie nella eventuale e seconda fase della mediazione, quella aggiudicativa (fase che prevede l'obbligatorietà della proposta solo se le parti in lite ne fanno concordemente richiesta - art. 11 co. 1 del Decreto Legislativo -, mentre è possibile in altri casi previsti dai Regolamenti degli Organismi di mediazione), sia necessaria la competenza tecnica, lo stesso Decreto Legislativo prevede all'art. 8 comma 4 la possibilità da parte del mediatore di "avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali".

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