E' stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22/12/2011, il Decreto Legge n. 212 concernente "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
L'art. 12 del Decreto contiene "modifiche alla disciplina della mediazione". Con esso sono modificati gli articoli 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010.
In particolare, si favorisce ogni iniziativa necessaria all'espletamento della mediazione su invito del giudice e si precisa che "«Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
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