mercoledì 14 settembre 2011

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Nella pagina Provvedimenti normativi, è stato inserito il riferimento all'art. 2 co. 35-sexies della Legge 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l'art. 8 co. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio"

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