venerdì 23 dicembre 2011

L’accordo conciliativo

Nella pagina eBook ed eMeroteca è stato inserito il contributo di Mauro Bove: "L’accordo conciliativo", pubblicato da Judicium.

giovedì 22 dicembre 2011

Modifiche alla disciplina della mediazione

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22/12/2011, il Decreto Legge n. 212 concernente "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"
L'art. 12 del Decreto contiene "modifiche alla disciplina della mediazione". Con esso sono modificati gli articoli 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010
In particolare, si favorisce ogni iniziativa necessaria all'espletamento della mediazione su invito del giudice e si precisa che "«Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio».

martedì 20 dicembre 2011

Circolare Ministero della Giustizia 20/12/2011 - Interpretazione misure correttive DM 145/2011

E' stata pubblicata la Circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011 concernente Interpretazione misure correttive Decreto Interministeriale 145/2011.
Di seguito la Sintesi dei principi espressi:
per l'attività di vigilanza:
  • l’amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione);
per il tirocinio assistito:
  • l’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;
  • la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;
  • costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
  • il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
  • la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale;
per i criteri di assegnazione degli affari di mediazione:
  • nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all'art.3 del d.i. 145/2011;
  • tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata;
per la chiusura del procedimento:
  • nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione;
per le modifiche in materia di indennità:
  • le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva;
  • al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;
  • oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011;
  • oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione;
  • in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione. 

lunedì 19 dicembre 2011

Il TAR Lazio respinge la domanda di sospensione dell'efficacia del DM 145/2011

E' stata pubblicata l'Ordinanza con la quale il TAR Lazio respinge la domanda di sospensione dell'efficacia del DM 145/2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.
Il ricorso era stato proposto dall'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC).
Il respingimento è stato motivato dal TAR Lazio in quanto "non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare" ed è in particolare ritenuto che non vi sia la sussistenza "di un danno grave e irreparabile".

Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari


"Con le accluse disposizioni  vengono  apportate  alla  disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alcune modifiche volte a: 
    1) tener conto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto  che  per poter  sottoporre  all'autorita'  giudiziaria  una  controversia   in materia di servizi bancari e  finanziari  disciplinati  dal  TUB  sia necessario  aver  prima  esperito  il  procedimento   di   mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver  presentato un ricorso all'ABF; 
    2)  recepire  alcune  indicazioni   emerse   dalla   prima   fase applicativa dell'ABF, operativo da ottobre 2009. 
    Le modifiche sono state sottoposte a una  fase  di  consultazione pubblica, che si e' conclusa il 12 settembre 2011.  Il  testo  finale tiene conto delle osservazioni ricevute. 
    Le  accluse  disposizioni  sostituiscono   integralmente   quelle emanate  con  il  provvedimento   del   18   giugno   2009,   recante «Disposizioni  sui  sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle controversie  in  materia  di  operazioni   e   servizi   bancari   e finanziari». Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione della previsione secondo cui «non possono essere  sottoposte  all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti  anteriori  al  1° gennaio 2009» (Sez. I, par. 4), che decorrera' dal 1° luglio 2012. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   sulla   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino  di  Vigilanza  e sui  siti  web  della  Banca   d'Italia   e   dell'Arbitro   Bancario
Finanziario. 
    Roma, 12 dicembre 2011 

                                                Il Governatore: Visco 

lunedì 5 dicembre 2011

Aiutare i consumatori a fare acquisti con fiducia

La Commissione Europea ha pubblicato nuove proposte per risolvere le controversie contrattuali. 
Negli atti, troviamo: 

giovedì 1 dicembre 2011

La mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?

Si pubblica l'intervento dal titolo "La mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?" che il professore avv. Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha tenuto il primo dicembre 2011 al Salone della Giustizia. Dalla Stessa pagina è possibile effettuare la stampa in PDF.
Questo il Sommario: Le domande sulla mediazione. ␣ 2. I vincoli di provenienza europea. ␣ 3. I precedenti di diritto interno. ␣ 4. La conformità a Costituzione. ␣ 5. La mediazione ed il cd. terzo settore.
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